Il cdm ha approvato un primo blocco di misure sulle quarantene e l’utilizzo del green pass. Il Prossimo Cdm ( presumibilmente gia’ nei primi giorni di gennaio ) potra’ adottare ulteriori misure. Oggi e’ stato approvato approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria. Ecco il testo in pillole: prevede nuove misure in merito all’estensione del Green Pass Rafforzato (che si puo’ ottenere con il completamento del ciclo vaccinale e la guarigione) e le quarantene per i vaccinati. – Green Pass Rafforzato: Dal 10 gennaio 2022 fino alla cessazione dello stato di emergenza, si amplia l’uso del Green Pass Rafforzato alle seguenti attivita’: • alberghi e strutture ricettive; • feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose; • sagre e fiere • centri congressi • servizi di ristorazione all’aperto • impianti di risalita con finalita’ turistico-commerciale anche se ubicati in comprensori sciistici • piscine, centri natatori, sport di squadra e centri benessere anche all’aperto • centro culturali, centro sociali e ricreativi per le attivita’ all’aperto Inoltre il Green Pass Rafforzato e’ necessario per l’accesso e l’utilizzo dei mezzi di trasporto compreso il trasporto pubblico locale o regionale. – Quarantene: Il decreto prevede che la quarantena precauzionale non si applica a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19 nei 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione nonche’ dopo la somministrazione della dose di richiamo. Fino al decimo giorno successivo all’ultima esposizione al caso, ai suddetti soggetti e’ fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 e di effettuare – solo qualora sintomatici – un test antigenico rapido o molecolare al quinto giorno successivo all’ultima esposizione al caso. Infine, si prevede che la cessazione della quarantena o dell’auto-sorveglianza sopradescritta consegua all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare, effettuato anche presso centri privati; in tale ultimo caso la trasmissione all’Asl del referto a esito negativo, con modalita’ anche elettroniche, determina la cessazione di quarantena o del periodo di auto-sorveglianza. – Capienze: Il decreto prevede che le capienze saranno consentite al massimo al 50% per gli impianti all’aperto e al 35% per gli impianti al chiuso.