Il Tribunale federale nazionale presieduto da Carlo Sica ha respinto il ricorso presentato dai presidenti di Napoli e Bari, Aurelio e Luigi De Laurentiis, sul divieto di partecipazioni in più società del settore professionistico da parte del medesimo soggetto, del suo coniuge o del suo parente e affine entro il quarto grado.
Secondo l’art. 16 bis delle Noif sulle partecipazioni societarie: non sono ammesse partecipazioni, gestioni o situazioni di controllo, in via diretta o indiretta, in più società del settore professionistico da parte del medesimo soggetto, del suo coniuge o del suo parente e affine entro il quarto grado; qualora a seguito del passaggio di una società dal settore dilettantistico al settore professionistico si incorra nella situazione vietata dal comma 1, i soggetti interessati devono porvi fine entro e non oltre 5 giorni prima del termine fissato dalle norme federali per il deposito della domanda di ammissione al campionato professionistico di competenza; l’inosservanza del termine di cui al comma 2 comporta la decadenza della affiliazione della società proveniente dal settore dilettantistico. Il provvedimento di decadenza è adottato entro 3 giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 2 dal Consiglio Federale su proposta del Presidente Federale, sentita la Commissione di cui all’art. 20 Bis delle Noif.Secondo la norma transitoria: fatti salvi i provvedimenti già adottati dal consiglio federale in base alla previgente formulazione dell’art. 16 Bis, i soggetti che alla data di entrata in vigore della presente disposizione si trovano nella condizione di cui al comma 1, dovranno porvi fine entro e non oltre 5 giorni prima del termine fissato dalle norme federali per il deposito della domanda di ammissione al campionato professionistico di competenza della stagione sportiva 2024/2025. Qualora antecedentemente alla stagione sportiva 2024/2025 si verifichino, nell’ambito della medesima categoria, per due o più società professionistiche, le condizioni vietate dal comma 1, i soggetti interessati dovranno porvi fine entro e non oltre 5 giorni prima del termine fissato dalle norme federali per il deposito della domanda di ammissione al campionato professionistico di competenza; l’inosservanza del termine sub a) comporta la decadenza della affiliazione della società, o delle società, la cui partecipazione societaria è stata acquisita per ultima; il provvedimento di decadenza è adottato entro 3 giorni dalla scadenza del termine di cui sub a) dal Consiglio federale su proposta del Presidente Federale, sentita la Commissione di cui all’art. 20 Bis delle Noif.