“In conseguenza dei ripetuti tentativi di distorsione della realtà operati dal giornalista Michele Criscitiello sui suoi canali ufficiali e su quelli delle testate per cui è direttore, la Federazione Italiana Giuoco CALCIO si trova costretta a rendere pubbliche le motivazioni che hanno portato il presidente Gabriele Gravina, a tutela dell’immagine della Federazione, e due stimati giudici sportivi quali il magistrato Umberto Maiello e l’avv. Michele Messina, rispettivamente Presidente e Relatore del Collegio che ha adottato la sentenza, a presentare denuncia-querela per diffamazione aggravata. All’epoca dei fatti, Criscitiello era direttore della testata ‘Tuttomercatoweb’ e in un articolo del 29 agosto 2022 accusava ingiustamente gli organi della giustizia sportiva e la Presidenza della Figc di ‘truffare’ i Club attraverso un sistema manipolatorio, per cui si adottavano decisioni ancor prima dello svolgimento dell’udienza”. Così la Figc in una nota sul proprio sito ufficiale. “In particolare, il giornalista ha affermato che il ricorso proposto dall’Udinese contro la squalifica a due giornate del calciatore Perez sarebbe stato deciso dalla giustizia sportiva ancor prima della discussione del ricorso stesso e, quindi, senza ascoltare le argomentazioni del Club -prosegue il comunicato della Federcalcio-. A tal proposito, il giornalista ha argomentato la propria tesi sostenendo che il dispositivo della sentenza in questione sarebbe stato sottoscritto digitalmente già alle 14.03, mentre l’udienza per la trattazione del ricorso sarebbe iniziata solo un’ora più tardi. Invero, il direttore ha omesso scientemente di verificare che il software con cui è stata apposta la firma digitale utilizzava quale sistema orario quello universale di Greenwich, rispetto al quale, come noto, nel periodo estivo, il nostro fuso orario riporta uno scostamento di + 2 ore. In questo modo, il giornalista ha finito per accusare di falso, del tutto gratuitamente, e senza quindi esercitare alcun diritto né di informazione né di critica. Da quanto esposto nel dettaglio, si desume come l’oggetto della querela in questione non sono le critiche di Criscitiello nei confronti del presidente Gravina e della Federazione, bensì la sua grave condotta diffamatoria”.